La Legge di Stabilità 2016 fa sempre e comunque parlare di sé e delle norme che ha imposto agli operatori del mondo del gioco d’azzardo. Il prossimo 30 giugno scadranno “naturalmente” le concessioni per la raccolta dei giochi pubblici online e nel medesimo tempo arriveranno anche a scadenza gli atti integrativi alle stesse concessioni. Le nuove concessioni per la commercializzazione a distanza dei giochi verranno attribuite con gara da bandire entro il prossimo 31 luglio. Comprensibile che vi sia agitazione nel settore perché da questo bando di gara dipende il futuro di tantissime persone e c’è chi pensava che le elezioni, con esito a sorpresa appena terminate, potessero ”cambiare le cose” e fare slittare il tutto di qualche tempo.
I concessionari che si occupano della raccolta del gioco a distanza (scadenza 30 giugno 2016) potranno proseguire nella loro attività fino alla data di sottoscrizione delle nuove convenzioni accessorie alle concessioni a condizione che presentino la domanda di partecipazione alla procedura di selezione. Per consentire, quindi, la continuità del servizio pubblico, ed in attesa del bando di gara, si consentirà la prosecuzione dell’attività ai titolari dei citati atti integrativi che rispettino i requisiti nella successione temporale indicata: presentazione entro il 30 giugno della manifestazione della volontà di proseguire l’attività oltre la naturale scadenza dell’atto integrativo al fine di presentare la domanda di partecipazione alla gara che verrà bandita entro il successivo 31 luglio; presentazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’adeguamento della garanzia esistente, oppure di una nuova garanzia, a copertura degli obblighi relativi all’esercizio dei giochi pubblici ed alla conduzione della rete di gioco a distanza.
La garanzia offerta dovrà avere durata non inferiore al 30 giugno 2018 e qualora alla data del 30 giugno 2016 non sia ancora stata adeguata la garanzia esistente, oppure non venga presentata la nuova garanzia, gli effetti sorti in regime di prosecuzione di intendono in costanza di rapporto e coperti, dunque, dalla garanzia originariamente prestata fino ad un anno successivo alla scadenza della concessione.
Può essere che con queste precisazioni gli operatori si sentano tranquilli e continuino nella loro attività,ma forse se ci fosse più chiarezza in generale nel settore l’agitazione che lo pervade sarebbe inferiore e tutti guarderebbero al futuro con più ottimismo e con più fiducia. Due “parole” che ormai non appartengono più a questo mondo-gioco, visto che la Conferenza Unificata di ottimismo non ne ha trasmesso “neanche un po’” e di fiducia poi… neppure a parlarne.
In ogni caso, ritornando al bando di gara per la raccolta del gioco online, saranno richiesti altri ed ulteriori requisiti: presentazione, direttamente od indirettamente, della domanda di partecipazione alla procedura di selezione per l’assegnazione di 120 concessioni; conclusione positiva dell’esame della domanda di partecipazione relativamente alla procedura di selezione; sottoscrizione dello schema di convenzione accessoria alla concessione. Il mancato rispetto delle singole condizioni comporterà la revoca dell’atto integrativo. Se ci si aspettava da parte della ADM un poco più di “semplicità”… bisognerà aspettare ancora, per ora non c’è!